Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Cos’è

Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.

Chi può richiederlo

Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1).

Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90)

  • gli stranieri
  • gli apolidi residenti nello stato

Dove si richiede

Cancelleria dell’Esecuzione

Come si richiede e cosa occorre

L’istanza (art. 79)  è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1), può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1), deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2). La sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):

  • dal difensore
  • apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
  • accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

e deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
  • l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione

Tempi

Il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1)

  • nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
  • immediatamente se l'istanza è presentata in udienza

Il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato.

  • il decreto viene depositato in cancelleria
  • del deposito è comunicato avviso all'interessato
  • il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art.92 co. 2)
  • l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia

Costi

Il servizio è esente da costi.