Comparsa di costituzione delle parti appellate

Cos’è

È l’atto col quale l’appellato (o nei procedimenti di primo grado il convenuto) si costituisce in giudizio.

Dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di appello o del ricorso da parte dell’appellante, la parte appellata predispone una memoria di costituzione nella quale espone i motivi per i quali ritiene infondate le ragioni dell’appello o del ricorso

Normativa di riferimento

Artt. 166 e segg. c.p.c. e 347 c.p.c.

Chi può richiederlo

L’avvocato della parte appellata.

Dove si richiede

Presso la Cancelleria della Sezione Civile competente per il procedimento.

Come si richiede e cosa occorre

Il deposito deve essere effettuato dall’avvocato dell’appellato (o del convenuto); nel caso non vi abbia provveduto altra parte, deve essere richiesta l’iscrizione a ruolo.

È necessario il deposito del fascicolo contenente:

  • la comparsa di costituzione e risposta;
  • la copia della citazione notificata;
  • la procura;
  • i documenti offerti in comunicazione.

Tempi

La registrazione del deposito nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale) è immediata.

Costi

Il servizio è esente da costi, a meno che nella comparsa non sia contenuto appello incidentale.