Cos’è |
Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa. |
Chi può richiederlo |
Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1). Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90)
|
Dove si richiede |
Cancelleria dell’Esecuzione |
Come si richiede e cosa occorre |
L’istanza (art. 79) è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1), può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1), deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2). La sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):
e deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):
|
Tempi |
Il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1)
Il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato.
|
Costi |
Il servizio è esente da costi. |