Cos’è |
Richiesta di copie di sentenze civili. Le copie possono essere richieste in modalità informe o conforme. Per copia informe si intende una copia ad uso consultivo personale, che non necessita di dichiarazione formale di fedele corrispondenza da parte di un pubblico ufficiale. La copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale, e la cui fedele corrispondenza all'originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni. L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza di esso alla copia. |
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Chi può richiederlo |
Può esser richiesta dall’avvocato della parte o suo delegato; da una persona identificata con fotocopia di documento riconoscimento; l’avvocato che subentra al difensore costituito ( è necessaria la procura che attesti il conferimento dell’incarico). |
Dove si richiede |
Presso la Cancelleria della Sezione Civile competente per il procedimento. |
Come si richiede e cosa occorre |
L’avvocato deve presentare richiesta con l’indicazione del numero e dell’anno della sentenza e dell’uso cui sono destinate. |
Tempi |
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi. |
Costi |
I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, alla tipologia di copia e al supporto con il quale viene rilasciata. Per le copie urgenti i diritti sono triplicati. |